Diritto di visita del genitore c.d. non collocatario nell'emergenza Covid - 19 - Orientamenti giurisprudenziali.

I provvedimenti legislativi, assunti a livello centrale, che si sono succeduti dal 9 marzo ...


I provvedimenti legislativi, assunti a livello centrale, che si sono succeduti dal 9 marzo 2020 ad oggi, volti a gestire l’emergenza Covid 19 al fine di  diminuire la diffusione della pandemia con l’obiettivo di raggiungere contagio zero, attraverso il c.d.  lockdown, hanno inibito gli spostamenti “a tutte le persone fisiche con mezzi di trasporto pubblici o privati”, disciplinando, di volta in volta, i motivi per cui il vietato spostamento sarebbe consentito ed esattamente indicano possibili gli spostamenti per  motivi di salute, comprovate esigenze lavorative, stati di necessità o di assoluta urgenza.

Fin da subito sono nati problemi interpretativi in ordine alla legittimità degli spostamenti resi necessari per l’esercizio del diritto di visita dei genitori, cd non collocatari, separati, divorziati o di coppie di fatto separate.

Il Governo dopo il DPCM del 9 marzo 2020 è subito intervenuto, in data 10 marzo 2020, per chiarire attraverso i Faq pubblicati sul sito del Ministero dell’Interno che « gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio ».

Nulla è cambiato in merito con le disposizioni assunte con il DPCM del 22 marzo 2020, mentre con il DPCM del 26 aprile 2020 ancor più è confermata la richiamata facoltà di spostamento, nel momento in cui tra i motivi che lo rendono possibile troviamo la possibilità di recarsi a far visita ad un prossimo congiunto.

Ciò sta a significare che per tutto il periodo della Emergenza Covid 19, in linea generale, il diritto di visita dei genitori separati in possesso di un provvedimento giudiziale che ne scandisce  i tempi ed i modi, ma anche di accordo di negoziazione assistita o di accordo scritto tra i genitori, può essere legittimamente esercitato a nulla valendo le strumentali opposizioni del genitore collocatario.

Nel caso in cui, invece, il genitore collocatario abbia fondate ragioni per ritenere che la prosecuzione delle visite con l’altro genitore possano arrecare grave pregiudizio al minore esponendolo al rischio del contagio e/o per altre valide e compravate ragioni, quest’ultimo necessariamente deve attivarsi per ottenere una modifica, anche temporanea, dei provvedimenti regolanti i tempi di permanenza presso l’altro genitore, chiedendo la sospensione delle visite e la loro sostituzione con i più moderni sistemi tecnologici, piattaforme skype o similari, che consentono, anche a distanza, di mantenere quel rapporto significativo e continuativo necessario ed ineludibile con l’altro genitore.

In questo ultimi mesi, a seguito del lockdown, si è formata su tutto il territorio nazionale da nord a sud una variegata giurisprudenza di merito - di cui di seguito viene pubblicata un piccola rassegna -, provvedimenti che assumono decisione diverse in base alle singole fattispecie esaminate.

Avv. Alessandra Cattel

 

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